Le provvidenze di cui al presente decreto sono concesse, nei limiti della disponibilità finanziaria,
dal Direttore Generale previa valutazione delle istanze da parte di una Commissione appositamente nominata;
Le provvidenze di cui al presente decreto sono concesse, nei limiti della disponibilità finanziaria,
dal Direttore Generale previa valutazione delle istanze da parte di una Commissione appositamente nominata;
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