La Cassazione della Corte di Cassazione ha stabilito che la successiva assunzione a tempo indeterminato non esclude il diritto al risarcimento per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine. La decisione interpreta l’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.L. 131/2024, convertito nella Legge 166/2024, che prevede un’indennità da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità, determinata in base alla gravità dell’abuso, al numero dei contratti e alla durata del rapporto.

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